Attualità

Coronavirus, il vademecum della Regione Umbria dopo il nuovo decreto del Governo

Con l'Italia ora tutta considerata 'zona protetta' anche in Umbria entrano in vigore le misure decise dall'esecutivo Conte

Da oggi (10 marzo 2020) è entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio che rimarrà in essere sino al 3 aprile 2020 e trasforma l'Italia in 'zona protetta' nella sua totalità. "Lo scopo - spiega la Regione Umbria - è quello di diminuire i contagi del virus COVID-19 attraverso il contenimento delle interazioni interpersonali. Per questo motivo, tra i punti principali, il provvedimento vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e integra le limitazioni già in atto.

Questo il vademecum della Regione Umbria...

SPOSTAMENTI

RISTORANTI E BAR

CENTRI COMMERCIALI, FARMACIE E GENERI ALIMENTARI

ATTIVITÀ SPORTIVE E LUOGHI DI CULTO

SALUTE E RISPETTO DELLA QUARANTENA

NIDI, SCUOLE E UNIVERSITÀ

EVENTI, MANIFESTAZIONI, LOCALI, MUSEI E BIBLIOTECHE

ESAMI DI GUIDA SOSPESI

SPOSTAMENTI
Tutta la popolazione è invitata ad evitare di uscire e di spostarsi dalla propria residenza o domicilio. Sono fatti salvi gli spostamenti per: esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità.

Detti motivi devono essere comprovati mediante autodichiarazione secondo un modello (scaricalo qui), presente anche sul sito della Regione Umbria nella pagina dedicata al Coronavirus (www.regione.umbria.it/coronavirus) che potrà essere precompilato già prima di uscire di casa oppure reso direttamente alle Forze di Polizia tramite compilazione al momento del controllo. Le dichiarazioni false saranno punite a termine di legge e che è indispensabile poter esibire un documento d’identità. La precompilazione dell’autodichiarazione permetterà controlli più rapidi.

RISTORANTI E BAR
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell'attività.

CENTRI COMMERCIALI
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La sanzione prevista per il mancato rispetto è la sospensione dell'attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse.

FARMACIE E GENERI ALIMENTARI
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è comunque sempre chiamato a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena la sospensione dell'attività in caso di violazione.

ATTIVITÀ SPORTIVE
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

LUOGHI DI CULTO
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. Ma i luoghi di culto, mantenendo la distanza prevista di un metro tra i presenti, rimarranno aperti

SALUTE E RISPETTO DELLA QUARANTENA
Le persone poste in isolamento preventivo o risultate positive al tampone, è fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione o domicilio, come previsto dall’ordinanza del sindaco competente.

Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere al proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante o il 112.

NIDI, SCUOLE E UNIVERSITÀ
Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.

Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

EVENTI, MANIFESTAZIONI E LOCALI
Sono sospese tutte le attività di cinema, teatri, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Sono sospese tutte le manifestazioni e gli eventi organizzati in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico. Per i pub sono concesse esclusivamente le attività di somministrazione di alimenti e bevande seguendo le medesime regole di bar e ristoranti.


MUSEI E BIBLIOTECHE
Sono chiusi i musei, le biblioteche e gli archivi, i parchi archeologici, castelli, il Forte di Bard e tutte le aree archeologiche e monumentali.

ESAMI DI GUIDA SOSPESI
Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente da espletarsi negli uffici periferici della Motorizzazione civile. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta la proroga a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione di tale sospensione.


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