Cronaca

Coronavirus, il nuovo decreto-legge è in vigore: obbligo di vaccino per gli over 50, le regole e le multe

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con le nuove misure del governo Draghi

Il nuovo decreto-legge del governo Draghi entra in vigore. Il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, introduce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni e, senza limiti di età, per il personale universitario. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. 

Viene specificato che "l'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore". Chi è già stato colpito da Covid-19 può rinviare la vaccinazione "fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute". L’obbligo si applica "anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022".

Super green pass per i lavoratori over 50

Dal 15 febbraio 2022 per accedere ai luoghi di lavoro bisogna "possedere ed esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione". 

I lavoratori over 50 non in possesso del super green pass "sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro". Per i giorni di assenza ingiustificata "non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati".

Quando serve il green pass base

Servizi alla persona, tra gli altri parrucchieri ed estetiste, ma anche pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali, "fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona". Con le nuove misure varate dal governo per accedere a questi servizi sarà necessario il Green pass base, dunque essere vaccinati, guariti dal Covid oppure mostrare l'esito negativo di un tampone. Un'ulteriore stretta per accelerare sulle vaccinazioni.

Multe e sanzioni

Subirà una multa di 100 euro chi alla data del 1 febbraio 2022 non abbia avuto almeno una dose di vaccino, chi non ha completato il ciclo vaccinale nei termini previsti dal Ministero della salute, chi non ha effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi. Oltre alla sanzione da "100 euro per il solo fatto di non sottoporsi alle somministrazioni pur essendo obbligati (perché ultra 50enni)", è prevista anche "la sanzione da 600 a 1500 euro se l’obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato (da vaccinazione o da guarigione). In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata" e può quindi arrivare "fino ad un massimo di 3000 euro". Inoltre per i lavoratori ultracinquantenni che non abbiano super green pass c'è la "sospensione dal lavoro, senza retribuzione".

Alle sanzioni previste nell'ultimo dl Covid, "si aggiungono quelle già contemplate dalle norme che hanno prescritto il green pass 'rafforzato' per accedere a determinati servizi e attività (ad esempio, ristoranti, palestre, treni, autobus, cinema, teatri, stadi ecc.). In questi casi, infatti, chi è tenuto al Green pass rafforzato e quindi alla vaccinazione (indipendentemente dall'eta) soggiace a sanzione da 400 a 1000 euro se colto senza green pass rafforzato nei luoghi nei quali è necessario", si spiega da palazzo Chigi.

La sanzione è effettuata dal Ministero della salute attraverso l'Agenzia delle entrate che provvede acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento e indica il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. I soldi delle multe andranno al Fondo emergenze nazionali. 

Scuola, regole per la gestione dei casi positivi

Con il nuovo decreto-legge Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività al coronavirus nelle scuole. Per la scuola d'infanzia "Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni".

Per la scuola primaria "con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni". E ancora: "In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni".

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sistema di istruzione e formazione professionale "fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la dad per dieci giorni".


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