Cronaca

Coronavirus, cosa c'è da sapere su test, tracciamento e quarantena: i chiarimenti del Ministero

Dalla definizione di 'contatto stretto' ai tempi previsti per il rientro al lavoro dopo la positività: sul sito del dicastero della Salute le risposte alle domande più frequenti dei cittadini

Dalla definizione di 'contatto stretto' fino tempi previsti per il rientro al lavoro dopo la positività al coronavirus, passando per le differenze che intercorrono tra quarantena, sorveglianza attiva e isolamento. Sono diversi i chiarimenti del Ministero della Salite, che sul proprio sito risponde alle domande più frequenti dei cittadini riguardo test diagnostici, tracciamento e gestione dei positivi asintomatici...

CONTACT TRACING

TEST DIAGNOSTICI

QUARANTENA E ISOLAMENTO

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CONTACT TRACING:

Che cos’è il contact tracing (tracciamento dei contatti)? A cosa serve?

Per contact tracing (tracciamento dei contatti) si intende l’attività di ricerca e gestione dei contatti di un caso confermato COVID-19. Si tratta di un’azione di sanità pubblica essenziale per combattere l'epidemia in corso. Identificare e gestire i contatti dei casi confermati di COVID-19 permette di individuare e isolare rapidamente gli eventuali casi secondari e interrompere così la catena di trasmissione.

Qual è la definizione di "contatto stretto"?

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19:
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

Sono stato identificato come un “contatto stretto” di caso confermato COVID-19 ma ho effettuato un tampone (o un altro tipo di test) con esito negativo, posso evitare o finire prima la quarantena?

No. Nel caso in cui si venga identificati come “contatto stretto” di caso confermato COVID-19, nessun test con esito negativo permette di essere esonerati dal sottoporsi ad un periodo di quarantena nei 14 giorni successivi alla data di esposizione oppure ad un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Come gestire un "contatto stretto" di un caso di COVID-19?

Sulla base delle circolari e ordinanze ministeriali, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare ai contatti stretti di un caso COVID-19: un periodo di quarantena con sorveglianza attiva di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, oppure un periodo di quarantena con sorveglianza attiva di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Cosa si intende per “contatto stretto” nell’ambito di treni, aerei o altro mezzo di trasporto?

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso confermato COVID-19 nell’ambito di treni, aerei o altro mezzo di trasporto, è definito come “una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto”.

Gli operatori sanitari, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

Ho ricevuto una email in seguito all’identificazione di un caso confermato COVID-19 sul volo/treno o altro mezzo di trasporto su cui ho viaggiato. Come faccio a sapere che non è un falso?

La comunicazione al passeggero può avvenire, a seconda dei dati e delle risorse disponibili, tramite chiamata telefonica o invio di messaggio di posta elettronica, in cui vengono fornite informazioni sui comportamenti e le misure preventive da adottare per il periodo di quarantena, fino alla presa in carico da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.

Per il proseguimento delle attività di sanità pubblica verranno richiesti alcuni dati, come l’indirizzo attuale ed il recapito telefonico.

NON vengono MAI richiesti dati come password, iban, coordinate bancarie o numeri di carte di credito.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Ministero della Salute al numero gratuito di pubblica utilità 1500 (attivo 24 ore su 24, tutti i giorni).

Cosa devo fare se il Dipartimento di prevenzione della ASL non mi ha ancora contattato?
Le Regioni e le Provincie Autonome, attraverso le strutture sanitarie locali, sono responsabili della sorveglianza sanitaria dei contatti presenti nell’ambito del territorio di competenza. Tali attività sono affidate al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria locale (ASL).

In attesa di essere contattati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS) o alla continuità assistenziale (ex-guardia medica), che potrà fornire indicazioni specifiche su come procedere per contattare l’ASL di riferimento, oppure ai numeri verdi regionali attivati per rispondere alle richieste di informazioni riguardo le misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza COVID-19 in Italia, consultabili sul sito del Ministero della salute o sui siti web delle singole Regioni.

Per ulteriori informazioni contattare il Ministero della Salute al numero gratuito di pubblica utilità 1500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

Cos'è la App "Immuni"?

"Immuni" è l'app che permetterà di risalire ai contatti che possono aver esposto una persona al rischio di contagio da Coronavirus.
Tutte le informazioni utili sul funzionamento del sistema sono disponibili sul sito immuni.italia.it.

Ho ricevuto una notifica dalla App "Immuni", che cosa devo fare?

Se Immuni ha rilevato un contatto a rischio, significa che nei giorni scorsi sei stato a stretto contatto con una persona Covid-19 confermata per più di 15 minuti. Potresti quindi avere contratto il virus, senza però manifestare i sintomi. Segui le raccomandazioni che ti fornirà l’app, a partire dal contattare il tuo medico di medicina generale per i dovuti approfondimenti. Seguire le indicazioni che ti verranno date è importante per proteggere la tua salute e quella degli altri, in particolare di quelli che ti sono più vicini.

A chi posso chiedere assistenza sulla App "Immuni"?

Cittadini e operatori sanitari possono chiedere assistenza sull'App al numero verde 800912491, attivo dalle 8 alle 20.

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TEST DIAGNOSTICI:

Quali sono i test attualmente disponibili per rilevare l’infezione da SARS-CoV-2?

Attualmente sono disponibili i seguenti test:

test molecolari, che permettono di rilevare, mediante tampone naso/oro-faringeo, la presenza di materiale genetico (RNA) del virus
test antigenici rapidi, che permettono di evidenziare rapidamente (30-60 min), mediante tampone nasale, naso/oro-faringeo, salivare, la presenza di componenti (antigeni) del virus
test sierologici, che rilevano l’esposizione al virus, evidenziando la presenza di anticorpi contro il virus, ma non sono in grado di confermare o meno un'infezione in atto.
Leggi la circolare ministeriale 30 ottobre 2020.

I test sierologici (tradizionali o rapidi) possono sostituire il test molecolare?

I test sierologici non possono, allo stato attuale dell’evoluzione tecnologica, sostituire i test diagnostici (molecolare o antigenico), in quanto evidenziano la presenza di anticorpi contro il virus e rilevano l’avvenuta esposizione a SARS-CoV-2, ma non sono in grado di confermare o meno un'infezione in atto.

I test sierologici sono utili per una valutazione epidemiologica della circolazione virale, per stimare la diffusione dell’infezione in una comunità.

Esistono test salivari (molecolari e antigenici)?

Recentemente sono stati proposti sul mercato test che utilizzano la saliva come campione da analizzare. Il prelievo di saliva è più semplice e meno invasivo rispetto al tampone naso-faringeo, tuttavia questa tipologia di test difficilmente si presta allo screening rapido di numerose persone, in quanto richiede un laboratorio attrezzato.

Come per i tamponi, anche per i test salivari esistono test di tipo molecolare (che rilevano cioè la presenza nel campione dell’RNA del virus) e di tipo antigenico (che rilevano nel campione le proteine virali).

I test salivari possono essere attualmente utilizzati per lo screening rapido di numerose persone?

In genere la saliva non si presta bene all’utilizzo con le apparecchiature di laboratorio altamente automatizzate, di regola utilizzate per processare elevati volumi di campioni molecolari, perché essa ha densità variabile e può creare problemi ai sistemi di pescaggio ad alta automazione.

Inoltre, per quanto riguarda i test antigenici, la sensibilità del test è simile a quella dei test antigenici rapidi solo nel caso in cui il test venga effettuato in laboratorio, quindi, a meno che non si attivino unità di laboratorio presso i punti dove viene effettuato il prelievo, difficilmente è utilizzabile in contesti di screening rapido.

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QUARANTENA E ISOLAMENTO:

Che differenza c'è tra quarantena, sorveglianza attiva e isolamento?

Quarantena e isolamento sono importanti misure di salute pubblica attuate per evitare l’insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di SARS-CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero.

La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.

L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità.

La sorveglianza attiva è una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.

Sono positivo, che cosa devo fare? Quanto dura il periodo di isolamento? Devo rifare il test?

La Circolare ministeriale 12 ottobre 2020 stabilisce i criteri per porre fine all'isolamento dei casi confermati COVID-19.

Caso COVID-19 positivo senza sintomi: può rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Caso COVID-19 positivo con sintomi: può rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Caso COVID-19 positivo a lungo termine: se continua a risultare positivo al test molecolare, può interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, in caso di assenza di sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per la perdita di gusto e olfatto che possono durare per diverso tempo dopo la guarigione). È tuttavia il medico a decidere sulla base delle condizioni del paziente, tenendo conto anche dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere più prolungato).
La fine del periodo di isolamento/quarantena potrà essere certificata, a seconda dell’organizzazione adottata dalle singole Regioni, dal Medico del Dipartimento di Prevenzione o Servizio di Igiene Pubblica (SISP) della ASL competente per territorio o dal Medico di medicina generale (MMG)/Pediatra di libera scelta (PLS).

Cosa bisogna fare al termine della quarantena per rientrare al lavoro?

Al termine del periodo di quarantena, se non sono comparsi sintomi, la persona può rientrare al lavoro ed il periodo di assenza risulta coperto dal certificato.

Qualora durante il periodo di quarantena la persona dovesse sviluppare sintomi, il Dipartimento di Sanità Pubblica, che si occupa della sorveglianza sanitaria, provvederà all’esecuzione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2. In caso di esito positivo dello stesso bisognerà attendere la guarigione clinica ed eseguire un test molecolare dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Se il test molecolare risulterà negativo la persona potrà tornare al lavoro, altrimenti proseguirà l’isolamento.

Sono un contatto stretto di caso confermato COVID-19 senza sintomi, che cosa devo fare? Quando posso tornare al lavoro?

I contatti stretti di un caso confermato COVID-19 devono allertare il proprio medico, che avviserà o fornirà tutte le indicazioni per contattare il Dipartimento di prevenzione della ASL o ATS competente per territorio che disporrà la quarantena e la sorveglianza. Occorre in ogni caso rispettare: un periodo di quarantena con sorveglianza attiva di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso confermato; oppure un periodo di quarantena con sorveglianza attiva di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Al termine del periodo di quarantena la persona potrà rientrare al lavoro e il periodo di assenza potrà essere coperto dal certificato medico. Al rientro la persona dovrà contattare il medico competente della sua azienda per ulteriori informazioni.


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