Cronaca

Condannato per possesso di munizioni e droga, chiede la sospensione della pena: ma ha già altre condanne

Respinto il ricorso in Cassazione: "Inammissibile per manifesta infondatezza"

Condannato per possesso di droga ai fini di spaccio e di munizioni da guerra, fa ricorso in Cassazione perché la Corte d’appello ha respinto la concessione della sospensione condizionale della pena, ma perde il ricorso.

Protagonista della vicenda un cittadino straniero di 27 anni condannato a 3 anni “per il delitto di illegale detenzione di munizioni da guerra e di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’imputato aveva avanzato richiesta di “applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena”, ma la Corte di appello di Perugia, pur avendo “rideterminato il trattamento sanzionatorio”, ha “nuovamente rigettato” la richiesta di sospensione. Così l’uomo si è rivolto alla Cassazione segnalando “l'omesso rilievo della prescrizione ad opera del giudice del rinvio” e la “contraddittorietà ed illogicità della motivazione del diniego dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione”.

Per i giudici di Cassazione il “primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza” in quanto il rinvio in appello riguardava solo la concessione dlla sospensione e non la condanna per droga e possesso di armi; anche il secondo motivo è “inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che l'imputato non può beneficiare della sospensione condizionale e della non menzione, avendo già riportato condanna a pena detentiva per delitto non sospesa”.

Ne consegue anche la condanna al pagamento di 3.000 a favore della Cassa delle ammende.


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