Cronaca

Casetta abusiva usata come dimora e annesso agricolo per l'allevamento di api: non si può demolire

Il Tribunale amministrativo annulla l'ordinanza comunale: "Provvedimento affrettato che non ha tenuto conto della eventuale sanatoria"

La casetta di legno è la loro nuova casa, dopo il sisma del 2016, e serve anche per curare l’apiario che costituisce la loro azienda. Per questo motivo il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha accolto il ricorso di una coppia di Norcia, contro il provvedimento comunale di rimozione della casetta di legno per abusivismo.

La coppia, assistita dagli avvocati Valentino Angeletti e Gian Luca Falcinelli, si è rivolta al Tar per chiedere l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Norcia che dispone la demolizione della casetta di legno in quanto realizzata “in assenza di titolo abilitativo”.

La casetta di legno, sostengono i ricorrenti, è stata realizzata “in annesso agricolo di loro proprietà, successivamente alla scossa sismica del 24 agosto 2016 a causa della quale la loro abitazione nel centro di Norcia era risultata inagibile”. L’ordinanza comunale non avrebbe tenuto in considerazione “che il manufatto in questione è stato realizzato in una situazione di necessità, al fine di assicurare un ricovero alla propria famiglia, stante l’impossibilità di rientrare nella precedente abitazione danneggiata dal sisma”.

I giudici amministrativi avevano già accolto un ricorso cautelare sulla base delle “perduranti emergenze abitative connesse al recente sisma che ha colpito il territorio umbro nel 2016”. Al momento di decidere sulla causa, i giudici hanno osservato che oltre alle “esigenze abitative”, il “manufatto potrebbe risultare suscettibile di sanatoria quale annesso agricolo per l’esercizio dell’attività di apicoltura svolta dai ricorrenti nel terreno di loro proprietà, una volta ricostruita l’abitazione principale danneggiata dal sisma”.

L’ordinanza di demolizione appare, quindi, eccessiva “non avendo l’amministrazione comunale valutato, né il contesto emergenziale in cui il manufatto è stato realizzato, né la sua potenziale sanabilità”. Per cui ha disposto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza di demolizione.


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