Economia

Turismo, Consiglio Comunale approva tassa di soggiorno: al via dal 2013

Il consiglio Comunale di Peugia ha approvato nella giornata di lunedì la tassa di soggiorno che sarà applicata a tutte le strutture ricettive del capoluogo umbro

Perugia dice sì alla tassa di soggiorno, in virtù dell'approvazione da parte del consiglio Comunale nella giornata di lunedì 16 aprile. La norma è passata con 22 voti a favore e 5 contrari, insieme all'adozione del relativo regolamento.

La suddetta tassa ha avuto il via libera insieme ad un paio di emendamenti proposti dal Sindaco perugino, Wladimiro Boccali: con il primo si è stato stabilito di far decorrere l’istituzione del balzello dal 1 gennaio 2013; mentre con il secondo, all’art. 5, è stato disposto di innalzare l’età dai 10 ai 14 anni dei giovani esentati dal pagamento della tassa.

La delibera è stata illustrata dall’Assessore Mercati e nella stessa si riferisce che l’art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo municipale”, ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità, nella misura massima di cinque euro per persona e per notte di soggiorno.

Il medesimo art. 4 prevede inoltre che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Rispetto al regolamento nazionale in materia, che doveva essere istituito entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011, ai Comuni è data facoltà, con proprio Regolamento, di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

La preconsiliare precisa che il Comune di Perugia, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e dei servizi sinora garantiti. Per tali motivi si rende necessario istituire la citata imposta di soggiorno con la quale integrare le risorse a disposizione.

In mancanza del Regolamento nazionale, l’Amministrazione ha redatto una serie di norme che disciplinano la materia. Come disposto dall’art. 4 del Decreto istitutivo, l’imposta dovrà essere stabilita secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia e alla classificazione dalle strutture ricettive; a tal fine si farà riferimento alle tipologie e alle classificazioni delle strutture ricettive così come previsto dalla normativa in materia dettata dalla Regione Umbria.

La classificazione tiene, infatti, conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle singole strutture ricettive e conseguentemente dei prezzi applicati.

Nel merito il Regolamento si compone di 14 articoli.

All’art. 2 comma 3 si stabilisce che “Il presupposto dell’imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (alberghiera, extra-alberghiera, agrituristica) ubicata nel territorio del Comune di Perugia”.

All’art. 3 si sancisce, da un lato, che “l’imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Perugia, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2”, e, dall’altro, che “il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta”.

L’aliquota dell’imposta (art. 4) è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale da un minimo di € 1,00 ad un massimo di € 5,00 per persona e per pernottamento.

Sono esenti dal pagamento (art. 5) tre categorie: ossia i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età, i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private nel territorio regionale, per un massimo di due persone per paziente, i soggetti che pernottano presso campeggi ed ostelli della gioventù.

L’imposta (art. 6) va versata al termine del soggiorno al gestore della struttura, il quale effettua poi il successivo versamento delle somme riscosse al Comune di Perugia entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre.

L’art. 9 stabilisce le sanzioni per il mancato rispetto della normativa: (comma 2) per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato; (comma 3) per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all’art. 7 comma 2 (informativa all’ente del numero di coloro che hanno pernottato, i soggetti esenti, le somme versate, ecc.), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00; (comma 4) per la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’art. 7 comma 1 (informativa agli ospiti dell’esistenza del tributo), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00.
 


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