Economia

Fase 2, in Umbria ripartono i tirocini extracurriculari anche in presenza: ecco i protocolli di sicurezza

Dal 25 maggio via libera non solo per la modalità a distanza: le linee guida delineate dall'ordinanza della Regione

Con la nuova serie di aperture prevista dall'ordinanza regionale firmata ieri (22 maggio) dalla 'governatrice' Donatella Tesei, in Umbria sono pronti a ripartire anche i tirocini. "A decorrere dal 25 maggio 2020 - si legge infattinell'ordinanza -, i tirocini extracurriculari di cui all’art. 30 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, possono essere attivati o riattivati anche in presenza, oltre che con modalità a distanza. Il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli di sicurezza regionali previsti per il settore, l’attività, e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza il tirocinio".

Fase 2, riaprono i mercati e le fiere dell'Umbria: ecco le regole

"Il ricorso ad ammortizzatori con causale Covid-19 - si legge ancora nell'ordinanza - non costituisce motivo ostativo per la ripresa e l’attivazione di tirocini presso quei soggetti ospitanti che ne abbiano fatto richiesta, per le attività in esercizio e garantendo comunque l’effettiva presenza del tutor previsto nel progetto formativo. Il soggetto promotore, prima della ripresa o dell’attivazione di un tirocinio, è tenuto a verificare il rispetto delle indicazioni e dei requisiti previsti. Per le modalità attuative si fa riferimento alle linee guida di cui all’Allegato n. 4, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza"

Ecco le linee guida contenute nello specifivo documento allegato all'ordinanza regionale...

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A partire dal 25 maggio 2020 presso i soggetti ospitanti per i quali non sussistano restrizioni all’esercizio dell’attività derivanti dalle disposizioni governative è possibile:

1) riprendere lo svolgimento dei tirocini extracurriculari sospesi durante la Fase I dell’emergenza COVID-19;

2) attivare nuovi tirocini extracurriculari nel rispetto delle condizioni di seguito illustrate.

Protocolli di sicurezza da adottare nei confronti dei tirocinanti e presupposti per l’attivazione/ripresa del tirocinio:

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” - articolo 2, comma 1, equipara il tirocinante al lavoratore, ai fini e agli effetti delle disposizioni dallo stesso previste.

Pertanto, ai tirocinanti si applicano gli stessi Protocolli di sicurezza definiti, a livello nazionale, tra le parti sociali e condivisi normativamente dal Governo con il DPCM 26 aprile, integrati, in base ai livelli di rischio, dai documenti tecnici dell’INAIL, previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio e dal documento rubricato “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, come ratificato nella seduta del 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni.

Il soggetto promotore, pertanto, prima della ripresa e dell’attivazione di un tirocinio è tenuto a verificare i seguenti requisiti:
- la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa che costituisce l’oggetto della formazione del tirocinante e che non vi siano restrizioni all’esercizio dell’attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere;
- la presenza delle condizioni, come richiesto dalle disposizioni governative, che assicurino adeguati livelli di protezione per lo svolgimento delle attività presso il soggetto ospitante (uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza, orari, ecc...).

Le verifiche verranno effettuate attraverso:
- l’acquisizione della dichiarazione del soggetto ospitante con la quale quest’ultimo assicura l’applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai datori di lavoro, dalle Ordinanze regionali;
- l’acquisizione di copia del Protocollo aziendale di prevenzione COVID-19, di cui il soggetto ospitante si è dotato, ovvero delle Istruzioni operative di Sicurezza eventualmente integrate nel DVR già presente;
- l’acquisizione della dichiarazione del soggetto ospitante e del tirocinante dell’obbligo, di adottare le misure di sicurezza sopra citate.

Nel rispetto della normativa vigente, il soggetto ospitante è tenuto a:
- fornire al tirocinante un’adeguata informazione sulle prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori;
- applicare, per il tirocinante, le stesse misure di carattere sanitario, previste per il personale.

In assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato/riattivato. Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere interrotto.

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Svolgimento del tirocinio in modalità a distanza:

È consentita l’adozione di una modalità di svolgimento del tirocinio con modalità mista, parte a distanza e parte in presenza presso il soggetto ospitante, al fine di consentire una migliore qualità del tutoraggio aziendale e il contemporaneo rispetto delle misure di distanziamento adottate dal soggetto ospitante presso la propria sede.

La modalità “a distanza” deve essere preferibile, limitando il tempo di presenza allo stretto necessario a garantire la qualità del tutoraggio.

Il soggetto ospitante è tenuto a definire, in accordo con il Soggetto Promotore e il tirocinante, tempi e modalità per lo svolgimento delle attività formative, individuando quelle che è possibile svolgere in modalità “a distanza”. A tale proposito si richiama la D.D. n. 380 dell’11/04/2020 di Arpal Umbria – All.5 “Disposizioni attuative in deroga in materia di tirocini extracurricolari” con la quale si disciplinano le modalità di svolgimento del tirocinio a distanza.

Nel caso di nuova attivazione, le modalità di svolgimento del tirocinio, ”parte a distanza e parte in presenza presso il soggetto ospitante, andranno definite nel Progetto Formativo Individuale.
Per i tirocini il cui Progetto Formativo è stato già sottoscritto occorre predisporre una integrazione
dello stesso.

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Tirocini presso soggetti ospitanti che hanno attivato ammortizzatori sociali in costanza di rapporti di lavoro:

La D.G.R. Regione Umbria n. 202/2019, contenente disposizioni relative all’attuazione e allo svolgimento dei tirocini extracurriculari, coerentemente con le previsioni delle Linee guida nazionali e delle norme di riferimento per l’istituto del tirocinio prevede che “il soggetto ospitante non deve avere in corso nella medesima unità operativa procedure di CIGS di cui al D.Lgs. n. 148/15 che riguardino lavoratori che svolgano attività equivalenti a quelle previste dal PFI del tirocinante, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che ne prevedono le possibilità”.

Pertanto, il divieto sussiste non per tutti gli ammortizzatori in costanza di rapporto, ma unicamente per la CIGS di cui al D.Lgs. n. 148/2015, intendendo escludere quale situazione ostativa al tirocinio il ricorso ad ammortizzatori finalizzati a fronteggiare situazioni temporanee o eccezionali non dipendenti dall’ azienda.

Come precisato dal D.L. n. 18/2020, la crisi economica conseguente l’emergenza epidemiologica è considerato un evento eccezionale e per fronteggiarlo è previsto il ricorso ad ammortizzatori sociali con causale COVID-19, che derogano il regime dei diversi ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro previsti dal D.Lgs n. 148/2015.

Per quanto sopra, il ricorso ad ammortizzatori con causale COVID-19 nulla rileva riguardo l'attivazione/ripresa di tirocini presso quei soggetti ospitanti inseriti nelle relative procedure, per le attività effettivamente in esercizio e con specifico riferimento alla presenza del tutor previsto nel progetto formativo.

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Disposizioni derogatorie alla D.G.R. n. 202/2019:

Considerando che, come previsto dalla normativa in vigore, il tirocinio si configura come una periodo di orientamento e formazione personalizzata necessario all’acquisizione, da parte del tirocinante, di nuove competenze professionali e che il tirocinante non ricopre ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante, in questa fase attuale caratterizzata dall’eccezionalità e dalla involontarietà del lungo periodo di sospensione delle attività lavorative che ha portato anche al massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali da parte delle imprese, si ritiene di prevedere le seguenti ulteriori deroghe:

Tirocini non finanziati:
- attivazione di tirocini anche in caso di utilizzo da parte del soggetto ospitante di ammortizzatori sociali con causale COVID-19 finalizzati a fronteggiare situazioni temporanee o eccezionali non dipendenti dalla azienda, così come precisato nel paragrafo precedente;
- attivazione di tirocini anche nel caso in cui il soggetto ospitante non sia in regola con quanto disposto dall’art. 6 c. 7 della D.G.R. n. 202/2019 che prevede, nello specifico, il rispetto della condizione di aver instaurato rapporti di lavoro per almeno il 20% dei tirocini attivati nel limite temporale espressamente previsto dalla normativa.

Tirocini finanziati “Umbriattiva Tirocini”:
Rimangono valide le disposizioni derogatorie già previste nell’All. 5 della D.D. n. 380 dell’11/04/2020 di Arpal Umbria.

Continuano a rimanere sospesi i tirocini per i quali il soggetto ospitante, al momento, non sia in grado di rispettare le condizioni in precedenza indicate


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