Economia

Coronavirus, dai 600 euro ai mutui sospesi: domande e risposte del Governo sul decreto 'Cura Italia'

Il ministero dell'Economia e delle Finanze fa chiarezza sulle nuove misure economiche adottate dall'esecutivo sanità, lavoro, liquidità a famiglie e imprese e fisco

Dall'indennità di 600 euro per le partite Iva e gli autonomi alla sospensione dei mutui, passando per i voucher babysittere e il finanziamento per gli straordinari ai lavoratori del sistema sanitario nazionale, fino alle misure di moratoria a sostegno alle piccole e medie imprese e alle modalità per ottenere il credito d'imposta. Tante le domande dei cittadini sulle nuove misure economiche prese dal Governo con il decreto #CuraItalia per fronteggiare i danni collaterali dell'emergenza coronavirus, a a cui cerca di rispondere il ministero dell'Economia e delle Finanze attaraverso il proprio sito ufficiale con una sezione in continuo aggiornamento. 

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Le risposte sono divise in quattro sezioni:

SANITÀ

LAVORO

LIQUIDITÀ A FAMIGLIE E IMPRESE

FISCO

SANITÀ

L’aumento delle risorse per gli straordinari si applica a tutti i lavoratori del Sistema Sanitario Nazionale o solo a quelli direttamente impiegati nelle strutture e nei reparti che lavorano al contrasto dell’epidemia?
La norma si riferisce al personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19. Il finanziamento è destinato alle Regioni che devono utilizzare tali incrementi nel rispetto di tale vincolo.

L'aumento delle risorse per gli straordinari potrà determinare anche una maggiorazione della retribuzione straordinaria oraria o solo il finanziamento di un numero maggiore di ore di straordinario?
Permetterà il finanziamento di un numero maggiore di ore di straordinario effettuato dal personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

Il finanziamento per potenziare le risorse umane del Ministero della Salute impiegate nelle Regioni del Nord Italia permetterà di aumentare immediatamente i controlli su merci e persone?
Permetterà di aumentare i posti a bando delle procedure concorsuali e avviare le assunzioni a partire dal mese di giugno per adeguare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del Covid-19. Sono autorizzati contratti a tempo determinato. Tenuto conto che durante l’emergenza sono sospese le procedure concorsuali vere e proprie, la selezione di questo personale potrà avvenire in modalità telematica.

L’assistenza sui territori verrà potenziata attraverso un incremento dei posti letto? Saranno coinvolte le strutture private?
Le Regioni e le Province autonome dovranno predisporre con urgenza un piano per aumentare del 50% il numero dei posti letto in terapia intensiva e del 100% quello nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive in isolamento. Per consentire l’incremento delle attività assistenziali viene autorizzato l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie presso strutture private accreditate, in deroga ai limiti di spesa vigenti; nel caso non siano sufficienti le disponibilità delle strutture accreditate, sono consentiti i contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate. Le strutture private, accreditate e non, sono tenute a mettere a disposizione personale sanitario, locali e apparecchiature; le prestazioni saranno remunerate.

Dove potranno essere costruiti i triage e le strutture sanitarie temporanee?
Le aree sanitarie temporanee potranno essere attivate in strutture di accoglienza e assistenza pubbliche e private o in altro luogo idoneo. Non saranno applicati i requisiti richiesti per l’accreditamento e quelli autorizzativi, limitatamente alla durata dello stato di emergenza. Saranno consentite opere edilizie in deroga alla normativa vigente anche negli ospedali, nei policlinici universitari, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nelle strutture accreditate e autorizzate.

I medici con requisiti per il pensionamento saranno trattenuti obbligatoriamente?
Gli enti e le aziende del SSN possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari che avrebbero i requisiti per la pensione. Dirigenti medici e sanitari non possono rifiutare la richiesta se è accertata la necessità. Tuttavia, questa possibilità viene considerata residuale, solo nell’eventualità in cui non sia possibile procedere diversamente al reclutamento di personale, anche facendo ricorso a incarichi a medici specializzandi (iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione), personale di strutture accreditate o attraverso altri contratti di lavoro autonomo.

I lavoratori impiegati in imprese che forniscono beni e servizi essenziali possono essere messi in quarantena?
La quarantena con sorveglianza attiva non si applica ai dipendenti delle imprese di produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori, anche se questi hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva. Essi sospendono però la loro attività nel caso di sintomatologia respiratoria e nel caso di esito positivo al Covid-19.

Sarà possibile distribuire e impiegare anche mascherine prive del marchio CE?
Data la situazione emergenziale e la grave carenza di mascherine chirurgiche, limitatamente al periodo dell’emergenza, sarà possibile produrre, importare e commercializzare mascherine in deroga alle disposizioni, previa autocertificazione di conformità alla normativa sugli standard di sicurezza da inviare a ISS e INAIL. L’Istituto Superiore di Sanità dovrà comunque pronunciarsi sulla conformità entro 3 giorni dall’invio dell’autocertificazione.
L’Istituto Superiore di Sanità dovrà comunque pronunciarsi sulla conformità entro 3 giorni dall’invio dell’autocertificazione.

LAVORO

L’indennità prevista per i professionisti non dipendenti, ma in regime di libera attività regolata da partita IVA, è prevista solo per quelli non iscritti a un ordine professionale?
I professionisti in regime di libera attività rientrano nelle disposizioni dell’art.44 del decreto, che istituisce il ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’. Sono allo studio con le casse professionali i criteri di accesso e le modalità di erogazione del beneficio.

Con quali modalità viene erogata l’indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa?
I beneficiari dovranno presentare domanda presso le casse professionali di appartenenza.

I soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago, (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in forma societaria) sono tra i destinatari dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo? E in caso di risposta affermativa, i 600 euro sono da riconoscere a tutti i soci?
Sì, se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell’INPS. L’indennità riconosciuta dall’articolo 28 è infatti personale e non attribuibile alla società in quanto tale.

Gli agenti di commercio che oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l’Enasarco, hanno diritto all’indennità di 600 euro?
Gli agenti di commercio sono esclusi dalla platea dei destinatari dell’articolo 28, che riguarda solo coloro che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ma rientrano, con tutti gli altri soggetti iscritti alle casse, nelle previsioni dell’articolo 44 che istituisce un Fondo per il reddito di ultima istanza al fine di garantire misure di sostegno al reddito sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi.

Chi può accedere al Fondo PMI?
Al Fondo PMI possono accedere le ditte individuali e tutti i professionisti iscritti ad albi o elenchi (tenuti dal MiSE). L’artigiano, l’idraulico o il titolare del bar già sono ricompresi fra queste categorie e quindi possono accedere al Fondo. Per microcredito e “importo ridotto” (fino a 20.000 incrementabili) il Fondo ammette già alla garanzia senza valutazione e all’80%.

Tra i versamenti sospesi e prorogati al 31 maggio sono inclusi anche quelli a carico del datore di lavoro che sospende il versamento della retribuzione?
Sono sospesi fino al 30 aprile 2020 – in favore dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza in atto – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Con specifico riferimento alle ritenute fiscali, tale disposizione non può trovare applicazione nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le retribuzioni, in quanto non opera le ritenute oggetto di sospensione.

Quali tutele si prevedono per i dipendenti a tempo che scadono in questo periodo? Finiscono nel fondo di ultima istanza?
Allo stato il fondo dell’articolo 44 è rivolto ad una platea sufficientemente onnicomprensiva da comprendere anche questi soggetti, ove fossero esclusi da qualunque altra forma di tutela.

Il provvedimento contiene strumenti di tutela per babysitter, badanti e collaboratori/trici familiari?
La situazione di colf e badanti è attualmente in considerazione, in vista di un loro inserimento tra i beneficiari del Fondo residuale previsto nell’articolo 44.

Per i mesi di marzo e aprile 2020, è prevista la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa. I dodici giorni sono da considerarsi cumulativi per entrambi i mesi?
Sì, i dodici giorni sono da considerarsi complessivi, da usufruire nell’arco dei due mesi.

L’estensione della durata dei permessi retribuiti trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti che usufruiscono già dei permessi mensili retribuiti riconosciuti dalla legge 104?
Sì, ulteriori chiarimenti saranno forniti attraverso apposita circolare INPS di prossima emanazione.

L’equiparazione del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, e non computabile ai fini del periodo di comporto, trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici?
Nel decreto ‘Cura Italia’ è prevista l’applicazione ai soli lavoratori del settore privato, in quanto nel DL del 9 marzo 2020 è presente una norma equivalente che si applica ai lavoratori del settore pubblico.

Come verrà impiegato il Fondo di ultima istanza e, in particolare, a quanto ammonterà la misura per ogni persona?
Prevede l’assegnazione di 600 euro a testa. Le platee dei destinatari verranno decise a giorni con un provvedimento di prossima emissione.

Sui sussidi alle partite IVA, chi ha una cartella esattoriale può accedervi? E per la Naspi?
Per le partite IVA non è prevista l’indennità della NASPI, per loro sono previsti i 600 euro di beneficio per il mese di marzo. Beneficiano inoltre del blocco di esazioni dell’Agenzia entrate come tutti gli altri.

Nell’ipotesi di proroga della chiusura delle scuole e delle attività, cosa si intende fare per estendere le misure per la childcare e, in particolare, quelle rivolte ai lavoratori autonomi?
Il voucher babysitter vale anche per gli autonomi. In caso di proroga di chiusura delle attività potrà essere rinnovato.

LIQUIDITÀ A FAMIGLIE E IMPRESE

In cosa consistono le misure di moratoria in sostegno alle PMI?
Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:
- La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020 incluso;
- La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
- La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

Quali sono i requisiti che deve avere l’impresa per beneficiare della moratoria dei finanziamenti?
L’impresa, al momento della presentazione della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

A chi va presentata la comunicazione?
Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.

Come e quando effettuare la comunicazione alla banca e agli altri intermediari?
Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020.
- La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
- È utile che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.
Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:
- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

Quali sono le imprese e i soggetti che possono chiedere le moratorie di cui all’art. 56 del DL “Cura Italia”?
Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Chi si avvale della sospensione dei mutui, può essere deferito come cattivo pagatore?
No. La moratoria di cui all’art. 56 è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria.

A seguito dell’entrata in vigore del DL n. 18 del 2020, per quali soggetti vengono sospesi i mutui ai sensi dell’art. 56 ovvero ai sensi dell’art. 54 del DL?
Ai sensi dell’art 56, la moratoria si applica alle microimprese e PMI aventi sede in Italia come definite dalle pertinente raccomandazione europea. Può pertanto accedere alla moratoria anche chi svolge un’attività economica in modo autonomo, quindi chiunque svolge attività economica e ha una partita IVA.
Ai sensi dell’art 54, i benefici del fondo Gasparrini, che consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà (quali tra l’altro la perdita del lavoro ovvero la cassa integrazione), vengono estesi anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino un calo apprezzabile (superiore al 33 per cento) del fatturato. Il Decreto ministeriale di attuazione è in corso di emanazione.

La sospensione di mutui, leasing e altri finanziamenti disposta a favore di micro, piccole e medie imprese si applica anche ai professionisti o solo alle imprese?
Sì, si applica anche ai lavoratori autonomi e per i professionisti con partita IVA.

La sospensione di rate e finanziamenti riguarda anche il credito al consumo?
No, non si applica al credito al consumo.

La sospensione di rate e finanziamenti disposta dal Titolo IV riguarda anche gli eventuali finanziamenti contratti per realizzare lavori di efficientamento energetico?
Sì, se il finanziamento è stato contratto dall’impresa o dal lavoratore autonomo o libero professionista indicati sopra.

A quali altri tipi di finanziamento si applica la moratoria?
A tutti i tipi di finanziamento che abbiano le caratteristiche indicate dall’art. 56 comma 2 e indicate nei punti precedenti.

Le operazioni di leasing sono ammissibili alla garanzia del Fondo centrale PMI? Ad esempio nel caso in cui un’impresa abbia la necessità di dotarsi in via immediata di nuovi beni nell’ambito di contratti di leasing già in essere, l’erogazione di nuovi beni può essere intesa come credito aggiuntivo e rientrare nell’ambito di applicazione della garanzia del Fondo?
Sì, la previsione di “credito aggiuntivo” è volutamente ampia e si applica senz’altro ai contratti di leasing (compresa la fattispecie descritta).

Se il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica?
Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario, trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore, può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

Per le rate che scadono il 30 settembre si applica la moratoria?
Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

Nella norma si fa riferimento agli elementi accessori al contratto, cosa significa?
Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario. Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità.

Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria?
La normativa prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.

Per accedere alla moratoria su mutui e prestiti sono ricomprese nella definizione di PMI anche le imprese controllate da altre imprese (e dunque appartenenti ad un gruppo) il quale gruppo superi i parametri dimensionali di cui alla Raccomandazione CE per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese?
Non vengono ricomprese, in quanto per le imprese controllate da altre imprese è necessario fare riferimento ai parametri dimensionali del gruppo.

FISCO

A chi è applicabile il “Credito d’imposta per botteghe e negozi”?
Il decreto prevede un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve quindi:
- essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
In questo modo agli esercenti di attività di vendita al dettaglio, soprattutto di ridotte dimensioni, che hanno dovuto sospendere l’attività, viene riconosciuto un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell'immobile adibito all'attività al dettaglio e attualmente inutilizzato. Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).

In che modo posso ottenere il credito d’imposta?
L’importo può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020 in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il “Credito d’imposta per botteghe e negozi” è da intendersi applicabile anche ai contratti di affitto di ramo d’azienda e ad altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciale?
La misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali.

Un’azienda avente un codice ATECO non esplicitamente menzionato nell’elenco dei codici indicati a titolo indicativo dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 18 marzo 2020, ma che rientra nei settori elencati dall’articolo 61 del Decreto Cura Italia e dall’articolo 8 del DL 9/2020, può rientrare comunque tra i beneficiari della norma?
Come chiarito nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E, i codici ATECO riferibili a tali attività economiche sono meramente indicativi. Pertanto, rientrano nell'ambito applicativo delle richiamate disposizioni anche soggetti con diverso codice ATECO - come ulteriormente precisato anche con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 21 marzo 2020 - purché rientranti in una delle categorie economiche indicate.

Tra i versamenti sospesi e prorogati al 31 maggio sono inclusi anche quelli a carico del datore di lavoro che sospende il versamento della retribuzione?
Sono sospesi fino al 30 aprile 2020 – in favore dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza in atto – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Viene previsto che il versamento delle somme oggetto di sospensione sia effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio 2020. Ciò premesso, con specifico riferimento alle ritenute fiscali, tale disposizione non può trovare applicazione nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le retribuzioni in quanto non opera le ritenute oggetto di sospensione.

Il Decreto Cura Italia sospende anche i termini di legge previsti per la presentazione delle dichiarazioni di successione (un anno dalla morte)?
La proroga di questo termine non è espressamente menzionata. Tuttavia essa potrebbe rientrare nella sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, tenuto conto che la dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate e che essa è in funzione del pagamento dei tributi. Qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo di sospensione compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 si applica la sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto Cura Italia e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020.

La sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi dal 2 marzo al 30 aprile si applica anche al personale delle Amministrazioni Locali?
Sì, le amministrazioni locali non devono versare ritenute Irpef e contributi sociali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività indicate nel decreto, per esempio, musei, biblioteche, asili nido, scuole, trasporti municipali o regionali, ecc.

È confermata la scadenza al 31/03 degli obblighi di comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato e le CU?
Sì, le scadenze ordinarie per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato (28 febbraio) e per le Certificazioni Uniche (7 marzo) erano già state prorogate al 31 marzo 2020 dal DL 9/2020 e quest'ultima scadenza è stata confermata dal DL 18/2020.

Il Decreto Cura Italia sospende i termini di legge previsti per le eventuali decadenze (ad esempio perdita dei benefici prima casa in caso di mancato riacquisto entro un anno o mancata alienazione entro un anno)?
Questi termini non sono sospesi perché la perdita delle agevolazioni fiscali collegate all’acquisto della prima casa si associa al compimento di atti o vicende di tipo non strettamente tributario (cessione della prima casa prima dello spirare dei 5 anni e riacquisto di altro immobile entro un anno; spostamento della residenza entro 18 mesi dall'acquisto). È allo studio un intervento legislativo per il prossimo decreto legge, finalizzato a derogare ai termini di decadenza in questione.

Il Decreto Cura Italia sospende i termini di legge previsti per la redazione degli inventari (tre mesi dall'accettazione con beneficio di inventario, ad esempio)?
No, ma il Codice Civile prevede espressamente la possibilità di chiedere la proroga di tale termine.

Vuoi saperne di più?
Consulta:
- le FAQ dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
- le schede riepilogative dell'Agenzia delle Entrate
 


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