Economia

Coronavirus, Umbria in zona arancione fino al 31 gennaio: le regole per le imprese

Dalle attività commerciali alla ristorazione: il 'vademecum' della Confcommercio Umbria

Da ieri (17 gennaio) l'Umbria è tornata in zona arancione e ci resterà fino al 31 gennaio, come disposto da una delle quattro ordinanze firmate il 16 dal ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni fornite dall'ultimo report settimanale della Cabina di Regia. Cambiano dunque le regole da seguire anche per le imprese (fino a sabato 16 la regione era inzona gialla) e una guida a loro dedicata, una sorta di vademecum, è stata stilata dalla Confcommercio Umbria. Eccola...

ATTIVITÀ COMMERCIALI  

CHIUSURE FESTIVE E PREFESTIVE

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

COPRIFUOCO

LIMITI CIRCOLAZIONE PERSONE

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ATTIVITÀ COMMERCIALI  

Le attività commerciali al dettaglio di vicinato, medie e grandi superfici di vendita sono aperte.

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CHIUSURE FESTIVE E PREFESTIVE

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

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ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:

Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Asporto consentito fino alle 18.00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.30 (Bar ed esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati)

Asporto consentito fino alle 22.00 per tutti gli altri soggetti

È vietato consumare sul posto e nelle adiacenze.

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COPRIFUOCO  

Divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.

Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

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LIMITI CIRCOLAZIONE PERSONE  

Vietato:

fino al 15 febbraio 2021 spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione

spostarsi in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute, studio o altra necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tali comuni.

Consentito:

lo spostamento, una sola volta al giorno, nell’ambito del territorio comunale, verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, per un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

lo spostamento dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.


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